INDICE
il Consolato
*Vedemecum
Compiti e adempimenti
*Anagrafe (Sud America)
Riforma pubblica Amministrazione

*Semplificazione  

*Autocertificazione

*Riorganizzazione 

*Il Garante

Inps

*Presentazione  

*I Servizi 

*Le pensioni all'estero

*Sedi decentrate

Sportello Italia

Giovani

*Leva

*Servicio civile 

*Studio

Il Consolato, compiti e adempimenti

Protezione consolare e questioni legali Atti consolari Anagrafe e censimento degli italiani all'estero Passaporti Stato civile
Servizio Militare Atti Notarili Cittadinanza Sicurezza sociale e interventi di solidarietà Corsi di lingua e cultura per gli italiani all'estero
Informazione per gli italiani all'estero        

 

Protezione consolare e questioni legali

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che hanno problemi con la giustizia locale, quelli che subiscono incidenti, il rimpatrio delle salme, la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé, l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portato all’estero.

L’assistenza viene prestata in stretta collaborazione con la rete delle nostre Rappresentanze all’estero e comprende i consigli per la scelta di un valido legale, le informazioni pertinenti, la segnalazione di strutture mediche o di interpreti.

Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari, che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

L’arresto di connazionali all’estero può dar luogo a situazioni molto complesse. Talvolta si verifica un'eccezionale divergenza fra reato commesso e pena applicata, come già successo nelle Maldive, con la condanna all’ergastolo di due connazionali per la detenzione di droghe leggere, ciò che ha reso necessario esperire interventi fuori dalla norma, per assistere e far liberare gli interessati.

Anche se è vero che gli oltre tremila connazionali detenuti all'estero si trovano in grandissima maggioranza in Paesi occidentali e che pertanto affrontano condizioni processuali e detentive analoghe a quelle vigenti in Italia, permangono tuttavia alcune centinaia di connazionali in carceri asiatiche, africane e del Sud America, i quali devono al contrario sopportare condizioni molto pesanti. In particolare, i reati connessi al traffico o all'uso di sostanze stupefacenti sono particolarmente numerosi in determinate aree geografiche dell'America Latina, dell'Asia e del Nord Africa

Oltre alle visite consolari ed ai consigli per l’assistenza legale, le nostre Rappresentanze curano i collegamenti con i familiari in Italia e, quando necessario e consentito dalle norme locali, provvedono ad assicurare al detenuto assistenza medica, alimenti, libri e giornali.

Se richiesto dagli interessati, sempre che questi siano detenuti in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc, la Farnesina interviene per il loro trasferimento in Italia. Si interviene altresì, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.

Gli interventi a favore dei connazionali vengono svolti sulla base della nostra Legge consolare, della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, firmata a L’Aja il 25.10.1980, della Convenzione Europea in materia di affidamento di minori, firmata a Lussemburgo il 20.05.1980, e della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989.

Per l’applicazione delle Convenzioni dell’Aja e del Lussemburgo è stata istituita in Italia un’apposita Autorità Centrale, presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le Rappresentanze diplomatico-consolari, oltre ad appoggiare l’azione dell’Autorità Centrale, trattano direttamente i casi che non rientrano nell’ambito applicativo delle citate convenzioni.

Riguardo alle adozioni internazionali di minori stranieri, il Ministero degli Affari Esteri si adopera per garantire una corretta informazione sulla normativa interna ed internazionale, nonché sulle procedure vigenti in Italia e nei Paesi originari dei maggiori flussi di minori adottandi.

Atti consolari

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero – AIRE – (Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - G.U. n. 261 del 07.11.1988) sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno. Le anagrafi dei Comuni sono costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono. L’anagrafe istituita presso il Ministero dell’Interno contiene i dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell’art.6 della Legge in questione.

La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti all’estero.

L’art.1, comma 8 della suddetta legge dispone che non sono iscritti nelle anagrafi i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore ai dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;

L’articolo 2 delle Legge in questione dispone che l’iscrizione nelle anagrafi degli italiani all’estero debba essere effettuata nei seguenti casi:

a. per trasferimento della residenza di un comune italiano all’estero;

b. per trasferimento dall’AIRE di altro comune o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’art.1, quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritto nell’Aire o nell’anagrafe della popolazione residente del Comune;

c. a seguito della registrazione dell’atto di nascita;

d. per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero;

e. per esistenza di cittadino all’estero giudizialmente dichiarata.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dell’immigrazione. Coloro invece che risiedono all’estero alla data dell’entrata in vigore delle presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno.

I cittadini italiani residenti all’estero che cambiano residenza o abitazione sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.

In caso di dubbio o di risultanze contrastanti sulla fissazione della residenza all’estero, l’Ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità’ locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Si sottolinea l’obbligo per i cittadini italiani residenti all’estero di iscriversi all’AIRE perché solo ad essi sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili dall’Ufficio.

Passaporti

Le funzioni consolari relative ai passaporti sono particolarmente complesse, perché intimamente legate al riconoscimento dello "status civitatis", all’identità della persona ed alle sue possibilità di movimento.

Ai fini del rilascio/rinnovo del passaporto, l’autorità consolare è tenuta ad effettuare vari adempimenti previsti dalla legge: identificazione del richiedente, accertamento sulla cittadinanza italiana e sugli obblighi di leva, acquisizione dell’atto di assenso di entrambi i genitori per il passaporto intestato ad un minorenne, concessione dell’autorizzazione per il rilascio/rinnovo del passaporto al genitore con prole minore (eccetto il caso in cui il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica).

Ai genitori legittimi sono equiparati i genitori conviventi, se residenti in Italia. In tutti gli altri casi è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

E’ stato adottato con decreto ministeriale del 23.12.1997 (G.U. n. 24 del 30.1.1998) a decorrere dal 15.4.1998, un nuovo tipo di passaporto ordinario, a lettura ottica. L’emissione dello stesso, sia in Italia che all’estero, è diventata obbligatoria dal 15.10.1998. Il passaporto ha la durata di cinque anni, rinnovabili per altri cinque, ma si prevede in breve una validità di dieci anni. Il passaporto è proposto in due versioni: a 32 e a 48 pagine: il costo del libretto è di lire 10.150, se a 32 pagine, e 12.350, se a 48 pagine.

E’ previsto il pagamento di una tassa per il rilascio o il rinnovo del passaporto che ammonta a lire 60.000 e che viene pagata ogni anno se si utilizza il passaporto.

Per ottenere il passaporto è necessario essere cittadini italiani e farne richiesta alle Questure, se residenti in Italia, o alle Rappresentanze diplomatiche-consolari, se residenti all’estero. L’autorità consolare provvede a richiedere, se del caso, il nulla-osta alle Questure o ad altra Rappresentanza diplomatico-consolare competente, nonché viceversa a rilasciare analogo nulla-osta ad altro Ufficio richiedente.

E’ inoltre competenza dell’autorità consolare il ritiro del passaporto, o il diniego al suo rilascio/rinnovo, nel caso di accertamento delle cause ostative previste della legge; ad esempio, quando l’interessato debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, pagare una multa o ammenda, sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione, avendo 19 anni di età, non abbia regolarizzato la propria posizione militare.

Contro il ritiro o il mancato rilascio/rinnovo del passaporto è ammesso ricorso al Ministero degli Affari Esteri entro 30 giorni. In via alternativa si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Stato civile

Nel 1998 gli Uffici consolari hanno formato o richiesto la trascrizione in Italia di circa 180 mila atti.

In particolare, l’autorità consolare provvede:

· alla legalizzazione, ove prescritto, degli atti di stato civile emessi dall’autorità straniera e, a seconda dei casi, alla loro traduzione in italiano, alla legalizzazione della loro traduzione o alla certificazione che la traduzione non eseguita dall’autorità consolare è conforme all’originale (tali atti sono gratuiti se per uso trascrizione);

· alla ricezione e richiesta di trascrizione degli atti di nascita, di matrimonio e di morte presso i competenti Comuni italiani;

· alla richiesta presso i Comuni italiani ed all’affissione all’albo consolare delle pubblicazioni di matrimonio;

· al rilascio, ove prescritto, del nulla osta per la celebrazione del matrimonio presso le competenti autorità locali;

· alla celebrazione del matrimonio consolare. Tale celebrazione può essere però rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione;

· all’iscrizione, nei casi previsti, delle nascite e dei decessi nei registri dello stato civile;

· al ricevimento e successiva trasmissione ai Comuni italiani dei riconoscimenti di figli naturali, nonché dell’atto di assenso al riconoscimento da parte dell’altro genitore. Nel caso di riconoscimenti tardivi, alla trasmissione alle competenti Procure della Repubblica;

· al ricevimento ed alla trasmissione ai Comuni italiani delle sentenze straniere (divorzio, adozione), purchè rispondenti ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana;

· alla legalizzazione, ove prescritto, delle sentenze straniere e, a seconda dei casi, alla loro traduzione in italiano, alla legalizzazione della loro traduzione o alla certificazione che la traduzione non eseguita dall’autorità consolare è conforme all’originale (tali atti sono gratuiti se per uso trascrizione);

· al rilascio di certificati dello stato civile, anche da presentare alle autorità locali, purchè ne esistano gli estremi agli atti.

Si ricorda che, con l’entrata in vigore della legge n. 127/1997 e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R 403/1998), in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative anche in materia di stato civile, è ampiamente possibile il ricorso di autocertificazione.

Servizio Militare

L’autorità consolare compie le operazioni di leva ed esplica ogni altra connessa attività nei confronti dei connazionali residenti nella circoscrizione.

In genere, il precetto di leva perviene dal Comune di iscrizione anagrafica che lo inoltra direttamente all’ufficio consolare per la successiva notifica all’interessato.

Il giovane residente all’estero e’ tenuto, indipendentemente da ogni notifica, a regolare la sua posizione di leva presso l’Ufficio consolare territorialmente competente.

L’autorità consolare provvede inoltre all’arruolamento degli iscritti di leva che intendono rimpatriare per prestare il servizio militare, alla concessione dei permessi di temporaneo rimpatrio per gli iscritti residenti all’estero, alla regolarizzazione della posizione coscrizionale di coloro che rimpatriano definitivamente dopo il compimento del 27° anno di età’ (non più 26°).

Il Decreto Legislativo 30.12.97, n.504, pubblicato sulla G.U. n.26 del 2 febbraio 1998 concernente l’adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, e’ entrato in vigore il 31 dicembre 1998.

Si segnalano, qui di seguito, i principali elementi innovativi contenuti nel predetto decreto legislativo:

a. I residenti all’estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età’ (e non più prima del primo gennaio dell’anno di compimento del diciottesimo anno) sono arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi (art.9, comma 1).

b. Analoghi provvedimenti si applicano anche ai residenti all’estero che sono espatriati dopo il diciottesimo ma entro il compimento del ventiquattresimo anno d’età, purché l’espatrio sia stato determinato da motivi di lavoro o familiari.

c. L’interessato può presentare – tramite l’autorità’ diplomatica o consolare del luogo di residenza - apposita documentata istanza entro la data di compimento delle età’ indicate ai commi 1 e 2 dell’articolo 9.

d. Coloro che usufruiscono della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell’art.9, se rimpatriati o residenti all’estero dopo il raggiungimento del ventisettesimo (e non più ventiseiesimo) anno d’età, sono dispensati dal compiere la ferma di leva.

e. Coloro che rimpatriano prima del compimento del 27° ( e non più’ 26°) anno d’età sono dispensati dal compiere la ferma di leva se dimostrano di aver prestato almeno sei mesi di servizio militare effettivo in uno Stato estero di cui posseggano, a qualsiasi titolo e non solo per nascita, la cittadinanza (art.10, comma 3).

ATTI NOTARILI

L’Ufficio consolare avolge le funzioni notarili previste dal nostro ordinamento, in favore dei cittadini italiani all’estero e nei casi in cui gli atti sono destinati a valere in Italia.

Le funzioni riguardano essenzialmente il ricevimento di atti pubblici (soprattutto procure, ma anche testamenti), gli atti notori, l’autenticazione di sottoscrizioni apposte a scritture private.

Cittadinanza

L’autorità consolare, nell’ambito della più ampia funzione di stato civile, svolge importanti funzioni in materia di cittadinanza.

La cittadinanza italiana nel suo complesso è regolata dalla legge n.91 del  5 febbraio 1992 (G.U. n. 38 del 15.2.1992) e relativi regolamenti di applicazione: D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (G.U. n. 2 del 4.1.1994) e DPR n. 362 del 18.4.1994 (G.U. n. 136 del 13.6.1994).

In linea di principio la legge consente il possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana.

La normativa sulla cittadinanza interessa:

- tutti coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;

- i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto l’eventuale possesso della cittadinanza;

- gli stranieri che desiderano acquistarla.

Queste diverse tipologie sono regolamentate da diversi articoli della legge.

1. Il riacquisto della cittadinanza italiana è disciplinato dagli artt. 13 e 17.

In linea generale (art. 13), il riacquisto è subordinato all’esistenza di un legame con l’Italia, che si può manifestare in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese. Condizioni agevolate (art. 17) sono state previste per le donne italiane che, in applicazione della vecchia legge, avevano perduto la cittadinanza per matrimonio con straniero. L’art. 17, con una disposizione di carattere transitorio, ha anche permesso, fino al 31.12.1997, di prescindere dal requisito della residenza ai fini del riacquisto.

Previa dimostrazione dei requisiti, il riacquisto si effettua con una dichiarazione resa dall’interessato all’autorità competente per il luogo di residenza (consolare se all’estero, comunale se in Italia).

2. Il riconoscimento del possesso della cittadinanza è subordinato alla dimostrazione, da parte dell’interessato, che i suoi ascendenti in linea retta abbiano mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzione.

L’autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza: all’estero sarà l’Autorità consolare territorialmente competente, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

3. L’acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, a seconda delle situazioni, dagli articoli 4, 5 e 9.

Nel quadro di riferimento generale, condizioni agevolate sono state previste:

a. per i coniugi di cittadini italiani (art. 5);

Requisiti:

-     sei mesi di matrimonio se lo straniero/a risiede in Italia;

-     tre anni di matrimonio se lo straniero/a risiede all'estero.

La domanda deve essere presentata al Ministro dell'Interno, per il tramite dell'autorità preposta a ricevere l'istanza:

-      Prefetto competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente;

-      Autorità diplomatico o consolare competente, se il richiedente risiede all'estero.

b. per i discendenti di ex-cittadini e per gli stranieri nati nel Paese (artt. 4 e 9).

Requisiti:

· tre anni di residenza legale in Italia se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado dello straniero sono stati cittadini italiani per nascita, o se è nato nel territorio della Repubblica;

· cinque anni di residenza legale in Italia quando lo straniero maggiorenne sia stato adottato da un cittadino italiano e siano trascorsi cinque anni dall'adozione;

· cinque anni di servizio alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;

· quattro anni di residenza legale in Italia ai cittadini dell'Unione Europea;

· cinque anni di residenza legale in Italia quando si tratti di apolide;

· dieci anni di residenza legale in Italia quando lo straniero sia cittadino extracomunitario.

La domanda deve essere indirizzata al Presidente della Repubblica, per il tramite dell'autorità preposta a ricevere l'istanza, cioè:

- Prefetto competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente.

- Autorità diplomatico consolare, solo nel caso relativo alla fattispecie della prestazione del servizio all'estero alle dipendenze dello Stato.

In quei casi di discendenti di ex-cittadini e di stranieri nati in Italia che sono regolati dall’art. 4, la cittadinanza si acquista, alle condizioni detatte dalla legge, con una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile o all’autorità consolare.

Per ulteriori informazioni si rimanda ad analogo sito WEB del Ministero dell’Interno o al servizio telefonico n. 06/46525741 lì attivato ed operativo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 19.

 Sicurezza sociale e interventi di solidarietà

La Farnesina ha svolto in questi ultimi anni un’intensa azione in materia di sicurezza sociale, in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero della Sanità, INPS, INAIL) intesa a stabilire ed aggiornare la rete di accordi internazionali, i quali tendono soprattutto ad assicurare che i periodi di lavoro prestati all’estero possano essere totalizzati con quelli prestati in Italia e che le prestazioni previdenziali si possano esportare nel luogo di residenza degli interessati.

Nell’area dell’Unione Europea, la tutela sociale è garantita da appositi regolamenti. Sul piano bilaterale, l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale con i Paesi nei quali sono presenti importanti collettività italiane. Inoltre, al fine di tutelare anche i diritti previdenziali dei numerosi lavoratori extracomunitari presenti in Italia, il Ministero degli Affari Esteri ha concluso o avviato negoziati con alcuni dei Paesi originari dei principali flussi migratori (Tunisia, Marocco, Capoverde, Egitto, Filippine).

Le Sedi all’estero provvedono alla trattazione di singole domande di pensione, nonché di eventuali problemi derivanti da trattamenti già concessi, in collaborazione con i Patronati

Nel vasto quadro dell’assistenza consolare, sono previsti interventi di solidarietà per i cittadini in condizioni di necessità.

Gli Uffici consolari prestano assistenza diretta ai connazionali più bisognosi, mediante le erogazioni in denaro, la copertura anche parziale di spese sanitarie e legali, il pagamento di spese funerarie in loco, l'offerta di pacchi dono in occasione delle festività natalizie, gli aiuti ai detenuti.

Un settore particolarmente delicato e della massima operativita' riguarda il rimpatrio dei connazionali che si trovano all'estero in situazioni di gravi difficolta', non superabili in loco.Gli interventi della Farnesina, in collaborazione con gli enti territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Unità Sanitarie Locali, Servizi Sociali), riguardano:

- connazionali emigrati, che si trovano nella necessità di rientrare in Italia in via definitiva per motivi economici o sanitari;

- minori in stato di abbandono;

- ammalati gravi che non possono essere curati in loco per mancanza di idonee strutture;

- malati di mente (la procedura in questo caso e' assai complessa perche' richiede la presenza di uno o piu' accompagnatori qualificati, nonche' il reperimento di ospedali specializzati);

- cittadini italiani al termine della detenzione o espulsi;

- anziani soli per i quali viene richiesto il ricovero in case di riposo in Italia. I rimpatri a carico dell'Erario sono limitati ai casi di comprovata indigenza verificati dalla rete diplomatico-consolare;

- turisti ed altri cittadini non residenti all'estero, in stato di temporanea indigenza, o in cattive condizioni di salute, che non possono contare sull'intervento economico di familiari (in tutte le altre circostanze, il rimpatrio viene effettuato sulla base di prestiti con promessa di restituzione sottoscritta dagli interessati).

Il Ministero degli Affari Esteri eroga contributi in denaro ad Associazioni con sede nelle varire circoscrizioni consolari, che svolgono opera assistenziale in favore degli Italiani indigenti.

Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l’assistenza sanitaria anche dei lavoratori italiani all’estero.

Oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, hanno diritto all’assistenza anche talune categorie di cittadini temporaneamente all’estero, come i borsisti, i ministri del culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all’estero.

Nell’Unione Europea e negli Stati che hanno stipulato apposite convenzioni bilaterali con l’Italia, anche i turisti beneficiano dell’assistenza, solo per le cure urgenti. In questi casi le strutture sanitarie locali erogano direttamente l’assistenza ai beneficiari. Naturalmente gli interessati devono munirsi dell’apposita certificazione rilasciata dalle Aziende Sanitarie Locali.

Nei Paesi non convenzionati, i cittadini temporaneamente all’estero che ricevono cure mediche urgenti anticipano le relative spese ed hanno diritto al rimborso in Italia. Qualora invece essi si rechino all’estero allo scopo di ricevere cure mediche (cure presso Centri di alta specializzazione all’estero, trapianti di organo, o casi in cui non sia possibile ricevere tempestivamente in Italia il trattamento necessario), il trasferimento deve essere autorizzato dalla competente struttura

Corsi di lingua e cultura per gli italiani all'estero

La Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie attua, in base al Decreto legislativo 297 del 1994 che ha recepito la legge 153 del 1971, un importante intervento linguistico-culturale a favore delle nostre collettività all’estero, di natura complessa e dinamica. Nel 1999 sono state realizzate attività scolastiche e di assistenza scolastica in 42 Paesi, con l’impiego di 7.046 docenti, a beneficio di più di 483.000 utenti. Tali attività sono finanziate mediante uno stanziamento nazionale cui si aggiunge, per i Paesi membri, un contributo dell’Unione Europea grazie al " Programma formazione italiani all’estero".

La normativa si prefigge il duplice scopo di consentire il mantenimento dei legami linguistico-culturali con l’Italia da parte delle collettività italiane e di origine italiana all’estero e nel contempo di facilitarne l’integrazione nei Paesi di accoglienza. Le forme d’intervento sono:

· corsi di lingua e cultura generale italiana, sia extra-scolastici (anche per adulti) che integrati nei sistemi scolastici locali;

· istituzione di classi o corsi "di sostegno", per agevolare l’inserimento di alunni italiani e di origine italiana nelle scuole dei paesi di insediamento;

· istituzione di corsi speciali annuali per la preparazione agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

Le attività linguistico-culturali vengono realizzate tramite il ricorso ad enti gestori locali di diritto privato che ricevono contributi dal Ministero Affari Esteri in denaro, materiale didattico e supporto alle attività per la formazione dei docenti. Tali enti accettano peraltro il coordinamento e la supervisione del Ministero degli Esteri, che impartisce direttive ed effettua il monitoraggio di tutte le attività, direttamente ed attraverso i Consoli che svolgono per legge funzioni di Provveditore agli Studi, sia per l’aspetto finanziario che sotto il profilo della efficacia pedagogico-didattica. Particolare impulso è stato dato, negli ultimi anni, alle attività di formazione dei docenti locali, che oggi vengono svolte con regolare frequenza da enti formatori specializzati con uso di tecnologie avanzate che consentono un aggiornamento continuo.

Si è inoltre perseguita, soprattutto in aree extra europee, la stipula di convenzioni tra nostri Consolati ed autorità statali, provinciali e municipali dei Paesi in cui maggiore è la presenza di nostre comunità. Le convenzioni prevedono l’inserimento e spesso la piena integrazione dell’insegnamento della nostra lingua nei rispettivi sistemi scolastici, nonché il riconoscimento del valore curricolare dell’italiano, cui corrisponde da parte nostra l’impegno a contribuire alla formazione dei docenti ed a fornire materiale didattico, anche di tipo multimediale. Questa politica ha finora portato alla stipula di più di trenta convenzioni in vari Paesi (Argentina, Australia, Belgio, Canada, Stati Uniti) ed oggi il 59% dei nostri corsi è integrato (29%) o inserito (30%).

Informazione per gli italiani all'estero

L’informazione italiana all’estero ha un alto grado di priorità. Gli interventi della Farnesina si muovono lungo le seguenti linee:

- un’azione di stimolo nei confronti di RAI International e delle altre reti radiotelevisive nazionali, consentendo una larga diffusione dei programmi nei maggiori Paesi di accoglimento;

- l’offerta di supporti tecnici e pubblicitari ai media italiani all’estero, abbonamenti alle agenzie di stampa specializzate, progetti mirati al miglioramento tecnologico delle testate, l’incentivazione di più stretti raccordi con i grandi media italiani ed esteri;

- la promozione, attraverso opportune sinergie con le Regioni e le iniziative private, di un’informazione circolare, che punti su una strategia di conoscenza reciproca fra gli Italiani in Italia e gli Italiani nel Mondo;

- lo sviluppo di iniziative capaci di assicurare la piena complementarietà tra l’informazione sulle realtà attuali e la riscoperta dei valori storico-culturali.

Con i contributi ministeriali vengono realizzate nei vari Paesi iniziative culturali in favore delle comunità italiane, riguardanti soprattutto teatro, cinema, musica e danza. Nel campo delle attività ricreative e con specifico riferimento allo sport, la Farnesina, tramite le sedi diplomatico-consolari, ha contribuito al finanziamento dei Giochi della Gioventù, in collaborazione con il CONI.

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