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Un punto cardine delle riforme in atto è la riorganizzazione delle strutture amministrative, strutturalmente collegata al decentramento amministrativo, vale a dire alla distribuzione di funzioni e compiti amministrativi fra l'amministrazione statale, regionale e locale. L'organizzazione amministrativa presenta una duplicità di significati: da una parte, designa un'entità soggettiva (le "organizzazioni"), dall'altra, sta a significare un modo di essere delle stesse (l'essere organizzate in un certo modo). L'organizzazione delle strutture amministrativa, nella duplice accezione di cui si è detto, ha manifestato sempre di più l'inadeguatezza a rispondere, con efficienza ed efficacia, alle nuove esigenze individuali e collettive della società. Anche al fine di consentire all'amministrazione di organizzare le proprie risorse umane, strumentali e finanaziarie in maniera più flessibile e confacente alle necessità che scaturiscono da una società in continuo movimento, la legge n.59/97 ha operato una delega per il riordino e la razionalizzazione delle organizzazioni amministrative, coinvolgendo in tale ampia rivisitazione sia l'amministrazione centrale, a partire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia gli enti pubblici nazionali, sia gli enti territoriali. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti dell'organizzazione delle autonomie, la legge n.127/97 ha orientato la propria disciplina sulla riorganizzazione degli enti locali. Disposizioni normative previste dalla Legge n.59/97Articolo 11 La norma dispone che il Governo è delegato ad emanare entro il 31 luglio 1999 (termine risultante dalla proroga disposta dalla legge n.191/98) uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza e gli enti privati controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano per la promozione ed il sostegno al sistema produttivo nazionale; a potenziare gli strumenti ed i meccanismi di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati della attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; a riordinare gli organismi e gli interventi diretti a promuovere il sistema della ricerca scientifica e tecnologica. La norma prevede i tempi e le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi. In particolare, la disposizione prevede la possibilità di emanare decreti legislativi correttivi ed integrativi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, entro un periodo di tempo definito, nonché i criteri ed i principi a cui devono ispirarsi. Provvedimenti normativi di conferimento dell'articolo 11Articolo 12 La norma indica i principi ed i criteri direttivi a cui il Governo deve ispirarsi nell'attuazione della delega per la razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali criteri, oltre ad ispirarsi a quanto stabilito dalla legge n.400/88, dalla legge n.241/90 e dal decreto legislativo n.29/93 e successive modificazioni, devono assicurare il collegamento funzionale ed operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare le funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con conseguente eliminazione e riallocazione delle funzioni e delle risorse concernenti compiti gestionali ed operativi in determinati settori, nonché devono garantire la razionalizzazione delle competenze tra i Ministeri eliminando ogi dupilcazione organizzativa e funzionale. Articolo 13 La norma inserisce il comma 4 bis all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, in materia di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il nuovo comma indica il tipo di provvedimento normativo (regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'art.17 della legge n.400/88) con cui disciplinare l'organizzazione degli uffici dei Ministeri, nonché i contenuti ed i criteri dello stesso ed, infine, le modalità procedurali a cui attenersi nella sua emanazione. Articolo 14 La norma indica i principi ed i criteri direttivi a cui attenersi nell'attuazione della delega relativa al riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza e degli enti privati controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Articolo 15 La norma consente all'Autorità per l'informatica di stipulare uno o più contratti-quadro per la individuazione del contraente, con l'obbligo per i soggetti indicati di aderire alle condizioni stabilite. La norma prosegue prevedendo semplificazioni procedurali. Provvedimenti normativi di conferimento dell'articolo 15Articolo 16 La norma rimodula la disciplina relativa ai progetti semplificati, già prevista dall'art.2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.537, in materia di interventi correttivi di finanza pubblica. Articolo 17 La norma individua i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega diretta al riordino ed al potenziamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni. Articolo 18 La norma individua i criteri ed i principi per l'attuazione della delega diretta al riordino ed alla razionalizzazione del settore della ricerca scientifica e tecnologica. Articolo 19 La norma dispone l'opportunità di sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione che incidono sull'organizzazione del lavoro o dello stato giuridico dei pubblici dipendenti. |