Lautocertificazione dei dati contenuti nei
registri dello Stato Civile, è consentita ai cittadini iscritti nelle
Anagrafi italiane.
Gli extracomunitari iscritti nei registri dellanagrafe, possono rilasciare
dichiaraziioni sostitutive (autocertificazioni) limitatamente a fatti e qualità
personali, certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.Le
autocertificazioni sono redatte in carta libera e
non sono soggette alla autenticazione della firma. Possono essre inviate per posta o
via telematica unitamente alle relative istanze, se accompagnate dalla fotocopia di un
documento di identità italiano o di altro Paese dellUnione europea.
Gli atti di notorietà Tutte le altre situazioni, fatti e qualitá personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco doi ció che si puó autocertificare (come ad esempio essere erede, proprietario od affittuario di un appaertamento, il proprio stato di servizio, la conformitá di una copia all'originale, ecc.) possono essere dichiarate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietá. Quelli relativi ad altri soggetti possono riguardare fatti, stati e qualità dei quali il dichiarante abbia diretta conoscenza (riguardanti coniugi, figli, genitori ecc.) ma possono anche attestare che la copia di una pubblicazione è conforme alloriginale.
Modulo per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Quando i
dichiaranti non sanno o non possono firmare lautocertificazione, la firma
viene raccolta direttamente dal Pubblico ufficiale, previo accertramento della identità
(è escluso linvio postale o telematico)
Sono sottoscritte davanti al dipendente addetto o, con allegata la fotocopia del documento
d'identità, possono essere presentate da un'altra persona, inviate via fax o per posta.
Quando una persona, a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, non è in grado di rendere una dichiarazione, un parente prossimo (un coniuge o in sua assenza i figli, o, in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) puó farlo nel suo interesse. La dichiarazione va resa indicando l'esistenza di un temporaneo impedimento per motivi di salute, davanti al pubblico ufficiale che attesta l'identitá dl parente.
Passaporti. La firma degli atti di assenso nopn va certifdficata: questi devvono essere considerati parte della istanza. Le fotografie sono soggette allautentica di firma la momnento della presentazione della richiesta. Se sono inviate per posta devono essere corredate dalla copia del documento di riconoscimento e da fotografie autenticate, anche dalle competenti autorità locali. Per il rinnovo del passaporto non sono richieste foto autenticate e copia del documento di riconoscimento.
Accettazione - Le amministrazioni e i servizi pubblici (come ad esempio le aziende comunali fornitrici di servizi, gli enti nazionali, la Rai, le Ferrovie dello Stato, le Reti telefoniche, le Poste ad eccezione dei servizi di bancoposta ecc.) non possono piú chiedere certificati in tutti i casi previsti, ma devono accettare l'autocertificazione od acquisire i dati direttamente facendosi indicvare dall'interessato gli elementi necessari (ad esempio, per il titolo di studio, la scuola e l'anno in cui è stato conseguito) La richiesta di certificati costituisce violazione dei doveri d'ufficio. I Tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione. I Privati(ad esempio le banche, le assicurazioni, i notai) possono accettare l'autocertificazione. Per loro, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo ma una facoltà.
La mancata osservanza delle norme sullautocertificazione da parte di dipendenti pubblici costituisce violazione (sanzionabile) dei doveri di ufficio. Gli atti formati negli ordinamenti stranieri sono validi in Italia, se allegati ad una dichiarazione sostitutiva.Va ricordato che, in base alla normativa vigente, sono validi nel nostro ordinamento gli atti formati allestero, purchè tradotti in italiano. Attenzione: nei paesi che hanno sottoscritto la convenzione dellAja del 05/10/1961 i documenti rilasciati, tradotti in italiano nelle forme previste dalla legge, essendo soggetti unicamente alla apposizione di una postilla da parte delle autorità locali.