| Il franchising è una forma
di collaborazione per la distribuzione di beni o servizi fra imprenditori che stipulano un
contratto attraverso il quale: un Affiliante concede a un Affiliato l'utilizzo della
propria formula commerciale, compresi il know-how (l'insieme delle tecniche e delle
conoscenze necessarie) ed i segni distintivi, in modo tale da permettergli di gestire la
propria attività in modo del tutto consono alla sua immagine;l'Affiliato si impegna a
far proprie politica commerciale e immagine dell'Affiliante nonché al rispetto delle
condizioni contrattuali liberamente pattuite. Tre sono oggi le forme di franchising:
- franchising di distribuzione: a fronte dell'uso
dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'Affiliante chiede all'Affiliato un
corrispettivo sotto forma di "diritto di entrata" e/o di canoni periodici
(royalties);
- franchising di servizi: l'Affiliato non vende
alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto
dall'Affiliante.
- franchising industriale: mentre l'Affiliante
concede la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, trasmette la sua tecnologia
e assicura un'assistenza tecnica costante, l'Affiliato fabbrica e commercializza le merci
prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita
dell'Affiliante. E' quanto fa la Coca-Cola.
I dati
In Italia le reti di franchising sono circa 360, con oltre 17 mila punti vendita e un
fatturato intorno ai 17 mila miliardi l'anno. Gran parte di queste attività hanno sede al
Nord. Al Sud ha sede solo il 10% della attività in franchising.
Le maggiori possibilità di sviluppo sono previste nel terziario. Se si esclude il
franchising di tipo alberghiero, nei servizi vengono ridotte al minimo le barriere
d'entrata per un giovane imprenditore: l'elevato fabbisogno finanziario, le spese per i
locali e per lo stock iniziale di beni.
La legge
In assenza di una specifica disciplina nellambito dellordinamento italiano,
particolare importanza assume il Regolamento della Commissione CEE n.ro 4087/88 sugli
accordi di franchising, entrato in vigore il primo settembre 1989. Tale normativa
definisce il contratto di franchising come un accordo col quale unimpresa, lAffiliante,
concede a unaltra, lAffiliato, il diritto di vendere i suoi prodotti usando il
suo marchio ed i suoi segni distintivi.
Trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, lAffiliato, in cambio dellutilizzo
del marchio, dellinsegna, dellassistenza tecnica e commerciale per tutta la
durata del contratto, paga un corrispettivo al momento della stipula del contratto stesso,
con il quale "entra" nella catena (c.d. diritto di entrata) e/o un canone, che
può essere una percentuale sul giro daffari realizzato (royalty, o canone
periodico), un importo fisso periodico, una percentuale sui prodotti o materiali forniti
dallaffiliante.
Allo scopo di ridurre il più possibile il peso dellinvestimento iniziale a carico
dellaffiliato, le case madri recentemente hanno spesso collaborato con gli
affiliati, o rinunciando alle quote fisse dingresso e accontentandosi delle
royalties, o accettando la formula del conto - vendita, con ritiro della merce non
venduta.
Con il decreto legislativo approvato il 4 luglio 2000 dalla Commissione Industria,
commercio e turismo introduce alcune novità importanti. Lo Stato si impegna a fornire
benefici finanziari e di tutoraggio, per il primo anno a chi voglia aprire un'attività in
franchising, purché sia disoccupato e residente nei territori dei nuovi obiettivi 1 e 2
(indicati dall'Unione Europea nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006) o nelle aree
individuate dal Ministero del Lavoro in cui esiste un forte squilibrio tra domanda e
offerta di lavoro.
Il decreto si colloca tra gli strumenti di incentivazione all'autoimpiego. I beneficiari
della nuova normativa sono ditte individuali o società (escluse le cooperative e le
società di fatto) di nuova costituzione il cui titolare ed almeno la metà numerica dei
soci che detiene almeno il 50% delle quote di partecipazione devono essere:
- maggiorenni
- privi di occupazione
- residenti alla data del 1 gennaio 2000 nei
territori ricadenti nei nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari,
- oppure nelle aree ammesse alla deroga
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c del Trattato di Amsterdam oppure nelle aree di
cui al decreto del Ministero del lavoro del 14 marzo 1995 e successive modificazioni.
Per "soggetti privi di
occupazione" si intendono tutte le persone che non hanno avuto, nei 6 mesi precedenti
la presentazione della domanda, una forma di lavoro strutturato, sia come autonomi, sia
come dipendenti.
I franchisor interessati a sviluppare la propria rete possono contattare la Divisione
Servizi per lo Sviluppo di Sviluppo Italia, mentre i disoccupati che desiderano avviare
attività in franchising devono aspettare la pubblicazione dei bandi relativi alle singole
convenzioni che saranno sottoscritte tra Sviluppo Italia ed i franchisor. |