Il terzo settore, con il termine no profit  si indicano le associazioni che producono servizi che non vengono forniti (o lo sono in maniera insufficiente) dalle istituzioni e, in generale, caratterizzate da una maggiore attenzione e responsabilità verso le conseguenze sociali ed umane delle azioni economiche.
I settori principali nei quali opera il no profit sono: ambiente, aiuti umanitari, inserimento lavorativo di persone svantaggiate e cultura.
Mentre la società commerciale prevede come propria finalità essenziale l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, un’associazione no profit ha come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo cosicché ogni ricavo deve essere reinvestito nella attività dell'associazione.

I dati
Il terzo settore è, anche in Italia, una realtà economicamente sempre più importante. Nelle attività no profit sono coinvolti: quasi 10 milioni di cittadini in qualità di associati a organizzazioni e  cooperative, circa 420 mila occupati a tempo pieno, oltre 300 mila volontari. Il fatturato è  di 25 mila miliardi, pari all'1,8% del Pil. Secondo stime attendibili, il no profit creerà nei prossimi anni almeno 200 mila nuovi posti di lavoro.
Le cooperative sociali italiane sono oggi circa 4.250 (di cui 1.985 al Nord, 749 al Sentro, 1.130 al Sud e nelle Isole). I soci complessivi sono circa 128.000, 17.600 le persone svantaggiate inserite, 11.900 i volontari impiegati, 100.000 i lavoratori remunerati. Gli utenti sono circa 480.000. Infine il fatturato aggregato è di 3.000 miliardi, con una media di 900 milioni per cooperativa. Si tratta del più grande fenomeno di creazione di nuove imprese registrato in Italia negli ultimi anni.
Le ragioni di un simile boom stanno in parte nelle agevolazioni particolari e nelle semplificazioni fiscali introdotte nel dicembre 1997 dal disegno di legge sulle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), e in parte perché la cooperativa sociale è un modello d'impresa che risponde ai bisogni del territorio e alla richiesta di servizi che lo Stato non è più in grado di soddisfare. La cooperativa sociale è in grado di creare occupazione perché opera in settori che come i servizi alla persona, alla famiglia, alla comunità, per i quali occorrono sempre lavoratori.

La legge
Dal punto di vista normativo le associazioni no profit sono disciplinate dal decreto legge 460/97 in base a quale un'attività non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di offerta: non può esserci una cifra minima, l'offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.
Esistono poi delle clausole specifiche per cui l'attività non è considerata commerciale se la cessione di beni (anche in cambio del pagamento di un prezzo specifico):

  • viene svolta da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica, nei confronti dei propri soci (o di soci che fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale come le ACLI e le ARCI) se l'oggetto di vendita non è nuovo e l'attività rientra tra gli scopi istituzionali dell'associazione;
  • riguarda la somministrazione ai soci di alimenti e bevande effettuata ai soci dalle associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero dell'interno all'interno della sede sociale;
  • riguarda l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici per i soci effettuata dalle associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria;
  • riguarda la cessione di pubblicazioni di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica purché le cessioni avvengano prevalentemente nei confronti dei soci.

Tranne per le associazioni religiose, per tutte le altre queste clausole valgono a patto che lo statuto:

  • sia scritto nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata;
  • proibisca di distribuire utili anche in modo indiretto;
  • preveda l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità;
  • preveda il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni;
  • escluda espressamente la figura del socio temporaneo;
  • preveda la redazione del bilancio;
  • preveda l'eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione e esclusione dei soci;
  • intrasmissibilità (tranne in caso di morte) e non rivalutabilità della quota associativa.
  • Un’eventuale attività commerciale deve rientrare nelle attività istituzionali dell'associazione direttamente o indirettamente (reperire fondi per raggiungere il fine previsto dal proprio statuto).
  • Deve pero' sottostare a tutte le regole proprie dell'attività commerciali: aprire partita IVA, avere le eventuali licenze, pagare le imposte IRAP e IRPEG.
    La legge sul volontariato ( 266/91 dell’11 agosto 1991) disciplina il numero dei volontari che possono essere utilizzati da un’associazione, la possibilità di avere un rimborso spese, il tipo di organizzazione che deve avere un’associazione volontaristica, le assicurazioni che devono coprire le attività dei volontari, le agevolazioni fiscali.

Secondo la legge 59/92 possono essere considerate appartenenti al terzo settore le cooperative socilei, ovvero quelle cooperative che si occupano:

  • della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cosiddette cooperative di tipo A),
  • dello svolgimento di attività diverse (cooperative di tipo B) finalizzate a inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate (invalidi civili psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti) che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori  della cooperativa e possibilmente esserne soci (secondo quanto specificato dalla legge 68/99).

Queste cooperative prevedono la presenza anche di soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente, ma che non possono essere in numero superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ad essi, non si applicano le norme di legge relative al lavoro subordinato e autonomo, ma si può concedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previo accordo (legge 266/91).